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BONUS GAS
- Delibera 26 settembre 2013 402/2013/R/com – “Informativa Bonus sociale sulla fornitura di gas naturale”.
Da dicembre 2009 e’ attivo il cosiddetto “bonus sociale gas” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, e’ uno strumento introdotto dal Governo, che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale. Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE e’ innalzata a 20.000 euro. Il bonus sociale e’ riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico domiciliato che potra’ essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane Il bonus e’ valido per dodici mesi e ne puo’ essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico. Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte. I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it . Il bonus sociale gas, inoltre, e’ cumulabile con il bonus sociale elettrico. Ulteriori informazioni www.arera.it
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas naturale (facilmente reperibili sulle bollette), nonche’ la documentazione relativa all’ISEE.
- Delibera ARG/com 104/10 Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali http://www.arera.it/it/docs/10/104-10arg.htm
- Delibera ARG/com 164/08 Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale http://www.arera.it/it/docs/08/164-08arg.htm
- Delibera ARG/gas 99/11 Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica http://www.arera.it/it/docs/11/099-11arg.htm
- Delibera n.79/10 – Assicurazione clienti finali gas secondo quanto previsto dalla delibera 79/10 e successive modifiche ed integrazioni, chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 79/10 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas http://www.arera.it/it/docs/10/079-10arg.htm
- Delibera ARG/gas 64/09 Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) http://www.arera.it/it/docs/09/064-09arg.htm
- Delibera n. 229/01Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 http://www.arera.it/it/docs/01/229-01.htm
- Delibera ARG/gas 138/04 Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete http://www.arera.it/it/docs/04/138-04.htm
PER APPROFONDIMENTI SULLA NORMATIVA RELATIVA AL MERCATO DELL’ ENERGIA ELETTRICA
- Delibera 6/2013/R/com Il presente provvedimento reca le disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie, rateizzazione dei pagamenti e agevolazioni per i servizi di connessione, subentri e volture per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi
- Delibera ARG/com 202/09 Approvazione della Direttiva per l’armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana http://www.arera.it/it/docs/09/202-09arg.htm
- Delibera ARG/com 167/10 Definizione di un Glossario contenente i principali termini utilizzati nei documenti di fatturazione, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09 http://www.arera.it/it/docs/10/167-10arg.htm
- Delibera ARG/com 104/10 Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali http://www.arera.it/it/docs/10/104-10arg.htm
- Delibera ARG/com 164/08 Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale http://www.arera.it/it/docs/08/164-08arg.htm
Di seguito alcune guide sulla lettura ed interpretazione della BOLLETTA:
“Nuova bolletta 2.0”
come leggere la bolletta elettricità e la bolletta gas:
Link al sito dell’ARERA – Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
clicca qui
“Guida alla lettura delle voci di spesa per i clienti serviti nel regime di tutela” ARERA 330/2015 – ALLEGATO A
“Criteri per la definizione del modulo della bolletta sintetica per i clienti serviti nel regime di tutela” AEEGSI 330/2015 – ALLEGATO B
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In questa sezione sono disponibili tutti gli aggiornamenti delle Tariffe regolate dall’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Le condizioni economiche di fornitura del gas metano, definite dall’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sono costituite da una quota relativa alla distibuzione ed una relativa alla vendita. La quota di distribuzione è composta da una quota fissa (addebitata in fattura con un importo giornaliero) e da una quota variabile (applicata ai volumi di gas consumati suddivisi per scaglioni e corretti secondo un coefficiente C di conversione dei valori). La quota di vendita è composta da una quota fissa (addebitata in fattura con un importo giornaliero) e da una quota variabile (proporzionata al consumo). Il prezzo finale in fattura comprende anche:
L’imposta di consumo, differenziata per area geografica e per tipologia d’uso;
l’addizionale regionale, variabile da una regione all’altra;
l’I.V.A., applicata all’importo complessivo (comprensivo di imposta regionale e di consumo).
Il calcolo del prezzo finale viene adeguato al potere calorifico del gas (PCS).
“TARIFFE GAS MERCATO TUTELATO”:
Le “Condizioni economiche per i clienti del mercato tutelato” sono consultabili dal sito ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), cliccando sul seguente link:
2017
I TRIMESTRE – II TRIMESTRE – III TRIMESTRE – IV TRIMESTRE
2016
I TRIMESTRE – II TRIMESTRE – III TRIMESTRE – IV TRIMESTRE
2014
LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ
Regolazione degli indennizzi automatici rispetto a standard specifici di qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di qualità commerciale.
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
b. i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).
L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet
GLOSSARIO LUCE
Il Glossario completo redatto da ARERA – Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è raggiungibile all’indirizzo www.arera.it/allegati/docs/16/glossarioele.pdf
Bonus elettrico: E’ uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Ulteriori informazioni su chi ha diritto al bonus e su come richiederlo sono disponibili nel sito dell’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it.
Commercializzazione vendita: Copre i costi fissi di gestione commerciale dei clienti. Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di maggior tutela questa voce è tecnicamente denominata PCV (“prezzo commercializzazione vendita”) ed è fissata dall’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente sulla base dei costi sostenuti mediamente da un operatore del mercato libero.
Componente di dispacciamento (parte fissa e parte variabile): Questa componente, nel linguaggio tecnico denominata DISPbt, si applica ai clienti che hanno diritto al servizio di maggior tutela, ovvero i clienti domestici e le PMI anche qualora siano passati al mercato libero. Essa si compone di una parte che viene accreditata al cliente indipendentemente dai suoi consumi (parte fissa che compare con segno -) e di una parte che viene addebitata al cliente in proporzione al consumo annuo (parte variabile solo per i clienti residenti con potenza fino a 3 kW).
Componente di perequazione: Questa componente, nel linguaggio tecnico denominata PPE, garantisce l’equilibrio tra i costi effettivi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela e quanto pagato dai clienti di quel servizio a partire dal 1° gennaio 2008. Non si applica ai clienti con contratti del mercato libero.
Consumi rilevati: Sono i kWh consumati fra due letture rilevate o autovetture; sono pertanto pari alla differenza tra i numeri indicati dal display del contatore al momento dell’ultima lettura rilevata (o autolettura) ed i numeri indicati dal display del contatore al momento della precedente lettura rilevata (o autolettura).
Consumi fatturati: Sono i kWh fatturati nella bolletta per il periodo di competenza. È possibile che ci sia una differenza tra i consumi rilevati e i consumi fatturati. Questa differenza può dipendere dal fatto che ai consumi rilevati vengano aggiunticonsumi stimati o dalla tipologia di offerta.
Consumi stimati: Sono i consumi che vengono attribuiti, in mancanza di letture rilevate (o autoletture), sulla base delle migliori stime dei consumi storici del cliente disponibili al fornitore.
Contatore elettronico gestito per fasce (EF): È il contatore elettronico in grado di misurare l’energia consumata nelle diverse fasce orarie (F1, F2 e F3).
Contatore elettronico gestito orario (EO): È il contatore elettronico in grado di misurare l’energia consumata ora per ora.
Contatore elettronico gestito monorario (EM): È il contatore elettronico non ancora riprogrammato e quindi non in grado di misurare l’energia consumata distinguendo tra le diverse fasce orarie o ore della giornata.
Contatore tradizionale (T): È il contatore non elettronico che non è in grado di misurare l’energia né per singole fasce né per ora.
Corrispettivo CMOR:Questo corrispettivo può essere addebitato dall’attuale fornitore a titolo di indennizzo a favore di un precedente fornitore al quale risulta il mancato pagamento di una o più bollette da parte del cliente. Infatti, nei casi in cui un cliente risulti moroso nei confronti di un precedente fornitore, quest’ultimo può chiedere un indennizzo – il corrispettivo CMOR– secondo quanto stabilito dall’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tale corrispettivo viene fatturato nella parte della bolletta relativa agli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica.
La bolletta contenente il corrispettivo CMORriporta il seguente comunicato: “In questa bolletta Le viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il “Corrispettivo CMOR“, a titolo di indennizzo, per il mancato pagamento di una o più bollette. Per ulteriori informazioni su tale corrispettivo si deve rivolgere al precedente venditore o chiamare il numero verde 800 166 654. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.arera.it”.
Data di attivazione della fornitura: E’ la data da cui decorre la fornitura alle condizioni previste dal contratto, ovvero la data a partire dalla quale la fornitura di energia elettrica, in virtù dei contratti di dispacciamento e di trasporto, è in carico al fornitore che ha emesso la bolletta. Generalmente la data di attivazione non corrisponde alla data di firma del contratto, ma a quella di primo avvio della fornitura o alla data in cui avviene il passaggio da un fornitore ad un altro. Può riferirsi anche alla data da cui decorre un subentro o la voltura, o alla data di rinnovo del contratto.
Dispacciamento: Copre i costi del servizio di dispacciamento, cioè il servizio che garantisce in ogni istante l’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica. Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche dimaggior tutela questa voce è tecnicamente denominata PD (“prezzo dispacciamento”), che viene fissata e aggiornata ogni tre mesi dall’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Energia: Copre i costi sostenuti per acquistare l’energia elettrica. Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di maggior tutela questa voce è tecnicamente denominata PE (“prezzo energia”) e viene fissata e aggiornata ogni tre mesi dall’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Il prezzo per l’energia è comprensivo delle perdite di rete generate sulle reti di trasmissione e di distribuzione, salvo esplicite previsioni contrattuali di diverso contenuto, nei contratti di mercato libero. Per una definizione di perdite di rete si veda la sezione “Altre voci comprese nelle bolletta elettrica”.
Fasce orarie: L’energia elettrica ha un prezzo diverso a seconda del momento in cui la si utilizza: durante il giorno, quando la domanda di elettricità è maggiore, costa di più; la sera, la notte e durante i giorni festivi, ha invece un prezzo più basso. Tutti i contatori elettronici installati saranno programmati per rilevare i consumi del cliente distinguendo lafascia oraria in cui questi avvengono (F1, F2, F3). Le fasce sono state definite dall’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Fascia F1 (ore di punta): Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00, escluse le festività nazionali.
Fascia F2 (ore intermedie): Dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00, escluse le festività nazionali. Il sabato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00, escluse le festività nazionali.
Fascia F3 (ore fuori punta): Dal lunedì al sabato: dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 dalle ore 24.00. La domenica e festivi: tutte le ore della giornata.
Fascia F2+F3 (o F23): Dalle 19.00 alle 8.00 di tutti i giorni feriali, tutti i sabati, domeniche e giorni festivi. Questa fascia oraria comprende cioè tutte le ore incluse nelle due fasce F2 e F3.
Imposte: Le imposte sulla fornitura di energia elettrica sono:
- imposta erariale di consumo (accisa) E’ applicata alla quantità di energia consumata e prevede, per i clienti con “uso domestico”, un sistema di agevolazione per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica, che neriduce l’importo in caso di bassi consumi.
- Imposta sul valore aggiunto (IVA). E’ applicata sul costo complessivo del servizio e attualmente l’aliquota applicata alla fornitura di energia per i clienti con “uso domestico” è pari al 10%; per i clienti con “usi diversi”è pari al 21%.
Kvarh: E’ l’unità di misura dell’energia reattiva.
kWh (chilowattora): E’ l’unità di misura della potenza. Nella bolletta la potenza impegnata e la potenza disponibile sono espresse in kW.
Lettura rilevata: E’ il numero che compare sul display del contatore ad una certa data (data di lettura), che è stato rilevato direttamente dal distributore e da questo comunicato al fornitore.
Mercato libero:E’ il mercato in cui le condizioni economiche e contrattualidi fornitura di energiasono concordate tra le parti e nonfissate dall’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Dal 1° luglio 2007 tutti i clienti possono liberamentescegliere da quale fornitore, e a quali condizioni, comprarel’elettricità.La bolletta che riporta la dicitura “mercato libero” fattural’energia sulla base di un contratto di mercato libero.
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica: Comprendono gli oneri diversi da quelli relativi ai servizi di vendita, di rete e dalle imposte. Essi sono, ad esempio, i contributi di allacciamento, il deposito cauzionale o gli interessi di mora. Tali oneri, a seconda della loro tipologia, possono essere soggetti ad imposta sul valore aggiunto (IVA).
Oneri generali: Gli oneri generali sono fissati per legge e vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico; in bolletta sono compresi all’interno dei Servizi di rete. Sono destinati alla copertura di oneri diversi:
- componenteA3: promozione della produzione dienergia da fonti rinnovabili e assimilate;
- componenteA4: finanziamento dei regimi tariffarispeciali;
- componenteA5: finanziamento delle attività di ricerca esviluppo;
- componenteA6: copertura dei costi già sostenuti dalle imprese e non recuperabili in seguito allaliberalizzazione del mercato elettrico;
- componenteAS: copertura degli oneri derivanti dall’adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio economico e/o fisico di cui al decreto interministeriale 28 dicembre2007;
- componenteUC3: copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione emisura dell’energia elettrica;
- componenteUC4: copertura delle integrazioni tariffariealle imprese elettriche minori;
- componenteUC6: copertura dei costi riconosciutiderivanti da recuperi di qualità del servizio;
- componenteUC7: copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienzaenergetica negli usi finali;
- componentiA2 e MCT: smantellamento delle centralinucleari e misure di compensazione territoriale.
Una volta l’anno verrà indicato in bolletta il dettaglio di quanto pagato da tutti i clienti per gli Oneri generali, così come pubblicato sul sito internet dell’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Perdite di rete: Sono le dispersioni naturali di energia generate durante il trasporto dell’elettricità dalla centrale elettrica al luogo difornitura. Sono fissate in modo convenzionale dall’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente pari al 10,4% dell’energia prelevata: cioè, sevengono immessi dalla centrale diproduzione nella rete ditrasportato per conto del fornitore 110,4 kWh di elettricità,nel Punto diprelievo (ad esempio nell’abitazione delcliente), ne arrivano 100 kWh.Il prezzo dell’Energia puòessere espresso al netto delleperdite di rete, o ricomprenderle. A seconda dei casi, leperdite di rete possono essere fatturate in bolletta conmodalità diverse che non modificano il totale da pagare:
|
Prezzo unitario in €/kWh |
kWh |
Totale euro
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Modalità A – prezzo dell’energia comprensivo delle perdite |
|||
Energia |
0.1104 |
100 |
11.04 |
Modalità B- energia e perdite fatturate separatamente |
|||
Energia |
0.1000 |
100 |
10 |
Perdite di rete |
0.0104 (10,4% di 0.1000) |
100 |
1.04 |
Totale Mod. B |
|
11.04 |
|
Modalità C- energia e perdite fatturate separatamente |
|||
Energia |
0.1000 |
100 |
10 |
Prezzo energia (applicato alle Perdite) |
0.1000 |
10.4 (10,4% di 100) |
1.04 |
Totale Mod. C |
11.04 |
Il prezzo dell’Energia fissato dall’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è comprensivo delle perdite di rete ovvero rientra nella Modalità A.
Potenza disponibile: E’ la potenza massima prelevabile, al di sopra della quale potrebbe interrompersi l’erogazione dell’energia a causa dello “scatto” automatico del contatore. Per i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW la potenza disponibile corrisponde alla potenza impegnata aumentata del 10%.
Potenza impegnata: E’ il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal fornitore (tecnicamente si parla di potenza contrattualmente impegnata). La potenza impegnata viene definita in base alle esigenze del cliente al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici normalmente utilizzati. Per la maggior parte delle abitazioni, e quindi dei clienti domestici, la potenza impegnata è di 3 kW.
Prezzi monorari, biorari e multiorari: Il prezzo dell’energia, sulla base del contratto di fornitura può distinguersi inmonorario, biorario o multiorario. Il prezzo è detto monorarioquando è lo stesso in tutte le ore del giorno; biorario quando varia sulla base di due differenti fasce orarie (F1 e F2+F3), multiorario quando varia per ognuna delle tre fasce orarie (F1, F2, F3).
Prezzi unitari: Sono i prezzi unitari pagati dal cliente per ciascun kWh di energia, kW di potenza o per unità di tempo (giorni, mese, anno).
Quota energia: Comprende i costi di acquisto dell’energia e dispacciamento sostenuti dal fornitore. Tali corrispettivi sono espressi in €/kWh. Nella bolletta la Quota energia comprende l’Energia, il Dispacciamento, la Componente di dispacciamento e la Componente di perequazione (solo per i clienti del Servizio di maggior tutela).
Quota fissa: Comprende tutti gli importi da pagare in misura fissa, cioè indipendentemente dai consumi. Generalmente l’unità di misura è €/cliente/mese. Nella bolletta la Quota fissa comprende la Commercializzazione vendita e la Componente di dispacciamento (parte fissa) (si vedano le voci seguenti).
Quota potenza: E’ l’importo da pagare in proporzione alla potenza impegnata. L’unità di misura è espressa in €/kW/mese.Ad esempio se il cliente ha 3 kW di potenza impegnata ed il prezzo unitario è di 0,4278 €/kW/mese, allora pagherà ogni mese 3×0,4278=1,28 €.
Quota variabile: Comprende tutti gli importi da pagare in relazione alla quantità di energia elettrica trasportata sulla rete per soddisfare la richiesta di energia del cliente. L’unità di misura è espressa in €/kWh.
Residente/non residente: Per i soli clienti domestici la tipologia di contratto si distingue ulteriormente tra residenti e non residenti. Tale distinzione è rilevante ai fini dell’applicazione della
Componente di dispacciamento relativa ai Servizi di vendita, delle tariffe di rete e delle imposte. A tal fine si fa riferimento alla residenza anagrafica del titolare del contratto di fornitura.
Scaglioni: Alcuni prezzi unitari hanno un valore differenziato per scaglioni di consumo annuo. Ogni scaglione è compreso tra un livello minimo ed uno massimo (es: 0-1800 kWh; 1801-2640 kWh ecc). In ogni bolletta i kWh fatturati vengono ripartiti negli scaglioni applicabili al cliente sulla base del suo consumo medio giornaliero. Se ad esempio il consumo medio giornaliero del cliente è di 8 kWh, il consumo medio annuo è di 8x 365= 2920 kWh, quindi verranno applicati al cliente i primi 3 scaglioni. In particolare nella bolletta i suoi 8 kWh di consumo medio giornalieri saranno così ripartiti:
- 4.93 kWh nel 1° scaglione (1800/365);
- 2.30 kWh nel 2° scaglione (840/365;
- 0.77 kWh nel 3° scaglione (280/365 .
Dove 1800 e 840 rappresentano l’ampiezza dei primi duescaglioni e 280 è la parte di consumoannuo che rientra nel3° scaglione.
Sconto: Lo sconto è una riduzione di prezzo che può essere espressain valore assoluto (euro)oppure come una percentuale dascontare rispetto ad un prezzo diriferimento.Lo sconto può essere applicato al prezzo unitario al nettodelle imposte o solo su una o più delle sue componentiparziali(ad esempio sulla componente che si riferisce aisoli costi di acquisto e vendita dell’energia).
Servizio di maggior tutela: E’ il servizio di fornitura dell’energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Il cliente domestico o le piccole imprese (Per piccola impresa o PMI si intende una impresa con meno di 50 addetti ed un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro alimentata in bassa tensione – BT) sono servite alle condizioni di maggior tutela se non hanno mai cambiato fornitore, o se ne hanno nuovamente richiesto l’applicazione dopo aver stipulato contratti nel mercato libero con altri fornitori. Le condizioni del servizio di maggior tutela si applicano anche ai clientidomestici e alle PMI che rimangono senza fornitore di elettricità, per esempio in seguito a fallimento di quest’ultimo.
Servizi di rete: Per Servizi di rete si intendono le attività che consentono ai fornitori (sia che operino sul mercato libero sia che forniscano il Servizio di maggior tutela) di trasportare l’energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali e di distribuzione locali fino al contatore, per consegnarla ai clienti. Nella bolletta, gli importi pagati per tali attività sono suddivisi in Quota fissa, Quota variabile e Quota potenza e vanno a coprire i costi per i servizi di Trasporto, Distribuzione e Misura, nonché gli Oneri generali.
Servizi di vendita: Per Servizi di vendita si intendono le diverse attività poste in essere dal fornitore per acquistare e rivendere l’energia elettrica al cliente finale; tra i corrispettivi fatturati al cliente per tali servizi rientrano anche eventuali oneri di perequazione aggiuntivi. Nella bolletta gli importi da pagare per questi servizi vengono suddivisi in Quota fissa eQuota energia (si vedano le voci seguenti).
Tipologia di contratto: Identifica il tipo di contratto a seconda che il punto di prelievo sia riconducibile ad:
- “utenza domestica”, ossia a un cliente che utilizza l’energia elettrica consegnata in un unico punto di prelievo (un solo POD e un solo contatore) per alimentare la sua abitazione (di residenza o meno) e le relative applicazioni (ad esempio le pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti), i locali annessi o pertinenti all’abitazione, i punti di ricarica privata per veicoli elettrici e i servizi generali in edifici composti da massimo due unità immobiliari;
- “utenza usi diversi” ossia a un cliente che utilizza l’energia elettrica per usi diversi da quelli di cui al precedente punto (ad esempio per alimentare unnegozio, un ufficio ecc).
Tipologia offerta: E’ la denominazione commerciale del contratto offerto al cliente (ad esempio offerta Casa amica, oppure Energia facile, ecc.).
Tipologia di contatore: Identifica la tipologia di contatore installato nel punto di prelievo (POD). Si distinguono contatori elettronici gestiti per fasce (EF), gestiti monorari (EM), gestiti orari (EO) e contatori tradizionali (T). La voce tipologia di contatore è presente in bolletta solo nel caso in cui il distributore abbia comunicato tale informazione al fornitore.
GLOSSARIO GAS
Di seguito il dettaglio di alcune principali voci:
Autolettura: E’ il numero che compare sul display del contatore ad una certa data che è stato rilevato dal cliente finale e da questo comunicato al fornitore (che abbia messo a disposizionetale servizio).
Bonus gas: E’ uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per il gas. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell’abitazione di residenza. Ulteriori informazioni su chi ha diritto al bonus e su come richiederlo sono disponibili nel sito dell’Autorità per l’energia www.autorita.energia.it.
Commercializzazione al dettaglio (parte fissa più parte variabile): Copre i costi relativi alla vendita al dettaglio, come ad esempio la gestione commerciale, i servizi al cliente ecc.. Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di tutela questa voce è tecnicamente denominata QVD e viene fissata e aggiornata dall’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. La commercializzazione al dettaglio varia in base alla tipologia di contratto ed è composta da un valore fisso e da uno variabile legato ai consumi del cliente finale.
Componente SD: È un importo di segno negativo, pertanto a beneficio del cliente finale, con il quale viene assicurato che non ricadano sul cliente stesso gli oneri economici, in materia di stoccaggio del gas, sostenuti da imprese del settore. Tale componente è espressa in €/Smc.
Consumi fatturati: Sono gli Smcfatturati nella bolletta per il periodo di competenza. È possibile che ci sia una differenza tra i consumi rilevati, corretti con il coefficiente di conversione, e i consumi fatturati. Questa differenza può dipendere dal fatto che ai consumi rilevati vengono aggiunti consumi stimati o dalla tipologia di offerta.
Consumi rilevati: Sono i metri cubi consumati fra due letture rilevate o autoletture; sono pertanto pari alla differenza tra il numero indicato dal display del contatore al momento dell’ultima lettura rilevata (o autolettura) ed il numero indicato dal display del contatore al momento della precedente lettura rilevata (o autolettura).
Consumi stimati: Sono i consumi che vengono attribuiti, in mancanza di letture rilevate (o autoletture), sulla base delle migliori stime dei consumi storici del cliente disponibili al fornitore.
Coefficiente di conversione (C): E’ il coefficiente che converte il consumo misurato dal contatore, espresso in metri cubi, nell’unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè gli Standard metri cubi. Il coefficiente di conversione C è necessario poiché il volume di una medesima quantità di gas, e quindi il medesimo contenuto di energia, dipende dalla pressione e dalla temperatura a cui tale quantità viene consegnata. Ad esempio, la stessa quantità di gas occupa un volume diverso a seconda che venga consegnato in una località di mare o di montagna. Per fare in modo che tutti i clienti paghino lo stesso importo a parità di energia consumata è necessario effettuare questa conversione: ad esempio, se il consumo misurato dal contatore è pari a 110 mc ed il valore del coefficiente C è 1,027235, allora i metri cubi standard fatturati saranno: 110×1,027235=112,99585Smc.
Data di attivazione della fornitura: E’ la data dalla quale decorre la fornitura alle condizioni previste dal contratto, ovvero la data a partire dalla quale la fornitura di gas, in virtù del contratto di trasporto, è in carico al fornitore che ha emesso la bolletta. Generalmente la data di attivazione non corrisponde alla data di firma del contratto, ma a quella di primo avvio della fornitura o alla data in cui avviene il passaggio da un fornitore ad un altro. Può riferirsi anche alla data da cui decorre un subentro o la voltura, o alla data di rinnovo del contratto.
Imposte: Le imposte comprendono l’imposta erariale di consumo, l’addizionale regionale e l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
- L’imposta erariale di consumo (accisa) per i “gli usi civili” tra cui gli usi domestici è diversificata per le due macro zone Centro Nord e Centro Sud (territori ex Cassa del Mezzogiorno) e cambia anche sulla base di 4 scaglioni di consumo: 0-120, 120-480, 480-1560, oltre1560 Smc;
- L’imposta erariale di consumo (accisa) per gli “usi industriali” ha un’unica aliquota per i consumi fino a200.000 Smc.
- L’addizionale regionale è determinata autonomamente da ciascuna regione a statuto ordinario con proprio provvedimento, tenuto conto dei limiti imposti dallanormativa generale sulle imposte.
- Imposta sul valore aggiunto (IVA) calcolata sulla somma di tutte le voci della bolletta comprese le accise, è, per gli usi civili (e quindi anche per gli usi domestici) del 10% per i primi 480 mc consumati, del 21% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse; per i clienti con “usi industriali” è del 21%, a meno che il cliente non faccia richiesta di applicazione dell’aliquota agevolatasecondo i casi previsti dalla legge.
Lettura rilevata: E’ il numero che compare sul display del contatore ad una certa data (data di lettura) e che è stato rilevato direttamente dal distributore e da questo comunicato al fornitore.
Materia prima gas: Copre i costi relativi all’acquisto della materia prima gas. Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di tutela questa voce è tecnicamente denominata CCI e viene fissata e aggiornata ogni tre mesi dall’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Mercato libero: E’ il mercato in cui le condizioni economiche e contrattuali di fornitura di gas naturale sono concordate tra le parti e non fissate dall’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Dal 1° gennaio 2003, i clienti possono liberamente scegliere da quale fornitore di gas naturale comprare il gas. Chi esercita questo diritto, entra nel cosiddetto “mercato libero”.
Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di gas: Comprendono gli oneri diversi da quelli relativi ai servizi di vendita, di rete e dalle imposte. Essi sono, ad esempio, i contributi di allacciamento, il deposito cauzionale o gli interessi di mora. Tali oneri, a seconda della loro tipologia, possono essere soggetti ad imposta sul valore aggiunto (IVA).
Oneri aggiuntivi: Copre gli oneri aggiuntivi per la fornitura di gas (oneri derivanti dall’attività dei fornitori grossisti di ultima istanza* per il periodo 2006-2007 e dalla contribuzione al contenimento dei consumi di gas). Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di tutela questa voce è tecnicamente denominata QOA. Potrebbe non essere applicata ai clienti che hanno sottoscritto contratti di mercato libero. (*Il Ministero dello sviluppo economico, con il decreto 29 settembre 2006, considerato il blocco delle importazioni di gas nell’inverno 2006/2007, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all’anno, ha stabilito che l’Autorità determini per i fornitori grossisti di ultima istanza modalità di copertura degli oneri relativi ai costi di approvvigionamento.)
PDR (Punto di riconsegna): E’ un codice composto da 14 numeri che identifica il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e prelevato dal cliente finale. Poiché identifica unpunto fisico sulla rete di distribuzione, il codice non cambia anche se si cambia fornitore.
Potere calorifico superiore (P): E’ un parametro che indica l’energia fornita al cliente attraverso un metro cubo standard di gas; serve per convertire il consumo di gas, espresso in metri cubi, in consumo di gas valorizzato in energia (grandezza rilevante per il cliente finale). Il parametro P, infatti, rappresenta la quantità di energia contenuta in un metro cubo di gas a condizioni standard di temperatura e pressione.
Prezzi unitari: Il prezzo unitario pagato dal cliente per Smc o per unità di tempo (giorni, mese, anno).
Quota energia: Comprende tutti gli importi da pagare per coprire i costi di acquisto e commercializzazione sostenuti dal fornitore. Tali importi sono espressi in €/Smc. Nella bolletta la Quota energia comprende la Materia prima gas, laCommercializzazione al dettaglio (parte variabile) e gli Oneri Aggiuntivi (si vedano le voci seguenti).
Quota fissa: Comprende tutti gli importi da pagare in misura fissa, cioè indipendentemente dai consumi, per cliente. L’unità di misura è €/cliente/mese. Nella bolletta la Quota fissa comprende la Commercializzazione al dettaglio.
Quota variabile: Comprende tutti gli importi da pagare il cui ammontare complessivo dipende dalla quantità di gas trasportata sulla rete per soddisfare la richiesta di gas del cliente. L’unità di misura è espressa in €/Smc.
Scaglioni: Alcuni prezzi unitari hanno un valore differenziato per scaglioni di consumo annuo. Ogni scaglione è delimitato da un livello minimo ed uno massimo (es. 0-120 Smc; 121-480Smc, ecc); un cliente che consuma 400 Smc in un anno pagherà, il prezzo previsto per il 1° scaglione per i primi 120 Smc consegnati; il prezzo previsto per il 2° scaglione per i restanti 280 Smc consegnati.
Sconto: E’ una riduzione di prezzo che può essere espressa in valore assoluto (euro) oppure in percentuale da scontare rispetto a un prezzo di riferimento. Lo sconto può essere praticato sul prezzo unitario al netto delle imposte o solo su una o più sue componenti parziali (ad esempio sulla componente che si riferisce ai soli costi di acquisto e vendita del gas).
Servizi di rete: Per Servizi di rete si intendono le attività che consentono alle imprese di vendita (sia che operino sul mercato libero sia che forniscano il Servizio di tutela) di trasportare il gas sulle reti di trasmissione nazionali e di distribuzione locali fino al contatore del cliente. Gli importi da pagare per questi servizi si riferiscono ai costi sostenuti per i servizi di Trasporto, Stoccaggio, Distribuzione e Misura. Nella bolletta sono suddivisi in Quota fissa e Quota variabile.
Servizi di vendita: Per Servizi di vendita si intendono le diverse attività poste in essere dal fornitore per acquistare e rivendere il gas al cliente finale. Tra gli importi da pagare per tali servizi rientrano anche eventuali oneri aggiuntivi. Nella bolletta queste voci sono suddivise in Quota fissa e Quota energia (si vedano le voci seguenti).
Smc (standard metri cubi): Lo Standard metro cubo esprime la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 C°) e pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica). Il contatore misura il gas in metri cubi (mc), ma nella bolletta i consumi di gas sono fatturati in Smc. Gli Smc si ottengono moltiplicando i mc per un coefficiente di conversione (C), definito per ogni località secondo precisi criteri.
Tipologia di contatore: Indica le caratteristiche del contatore installato nel punto di riconsegna (PDR). Si distinguono contatori tradizionali (T) ed elettronici (E). La tipologia di contatore è presente in bolletta solo nel caso in cui il distributore abbia comunicato tale informazione al fornitore.
Tipologia di contratto: Identifica il tipo di contratto, diverso a seconda che il punto di riconsegna sia riconducibile a:
- “cliente domestico”, ossia una persona fisica, che utilizza il gas per alimentare un’abitazione, i locali annessi o pertinenti all’abitazione da un unico punto diprelievo (un solo PDR e un solo contatore);
- “condominio con uso domestico”, ossia il punto di riconsegna che alimenta un intero edificio, diviso in più unità catastali, in cui ci sia almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di un cliente domestico. Il contratto per tale punto di riconsegna può anche essere intestato ad una persona giuridica a patto che svolga le funzioni di amministratore del condominio e non sia una società che fornisce servizidi gestione calore o energia;
- “utenza di servizio pubblico”, ossia un’utenza che utilizza il gas per alimentare una struttura pubblica o privata che svolge un’attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo,carceri e scuole;
- “usi diversi”, ossia un cliente, persona fisica o giuridica, che usa il gas per usi diversi da quelliriconducibili ai tre punti precedenti.
Tipologia di uso: E’ il tipo di utilizzo cui viene destinato il gas, ad esempio per la cottura dei cibi e/o per la produzione di acqua calda e/o per il riscaldamento (individuale o centralizzato). Questa distinzione è rilevante ai fini della calcolo dell’ammontare del Bonus gas.
Tipologia offerta: Identifica la denominazione commerciale del contratto offerto al cliente (ad esempio offerta Casa amica, oppure Energia facile, ecc.).
Servizio di tutela: E’ il servizio di fornitura di gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. È rivolto ai clienti domestici, ai condomini con uso domestico con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e, fino al 30 settembre 2011, anche ai clienti con usi diversi con consumi non superiori a 200.000 Smc. Il cliente è servito nelServizio di tutela se non ha mai cambiato fornitore dopo il 31 dicembre 2002 o se ha scelto, fra le proposte del fornitore, quella a condizioni regolate. Quest’ultima possibilità vale solo per i clienti domestici.
ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA POST CONTATORE
Delibera 40/2014: nuovi obblighi di accertamento
Con riferimento alla Delibera 40/2014, l’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha previsto per le società di distribuzione di gas metano l’obbligo di accertamento documentale su tutti gli impianti dei clienti finali, inclusi quelli in servizio.
Dal 1 Aprile 2008 tale obbligo riguarda anche gli impianti modificati o riattivati (prevedendo comportamenti diversi a seconda del motivo della sospensione e/o riattivazione dell’impianto) e dagli anni successivi, anche gli impianti già in servizio.
In occasione della richiesta di accesso, l’utente richiedente deve fornire una documentazione correttamente compilata:
a) IMPIANTI DI UTENZA NUOVA
- Per ogni richiesta di attivazione di un nuovo impianto, il distributore richiede, tramite il venditore, i moduli H/40 e I/40.
- La fornitura sarà attivata solo qualora l’accertamento sui moduli compilati e firmati abbia esito positivo.
- Entro 30 giorni successivi all’attivazione, il cliente deve fornire al distributore copia della dichiarazione di conformità in caso di validità del DM 37/08, oppure, in caso contrario, una dichiarazione equivalente dell’installatore.
b) IMPIANTI DI UTENZA MODIFICATI O RIATTIVATI
Gli installatori, ogni volta che effettuano operazioni di ampliamento o modifica di un impianto di utenza, devono inviare al distributore:
- copia della dichiarazione di conformità, nel caso di applicazione del DM 37/08;
- copia del modulo previsto nel caso contrario.
c) IMPIANTI DI UTENZA IN SERVIZIO
Per gli impianti in servizio che decide di sottoporre ad accertamento, il distributore richiede:
- copia della dichiarazione di conformità (completa in tutti i suoi allegati), nel caso di applicazione del DM 37/08;
- copia della documentazione prevista dalla norma tecnica UNI che definisce le modalità di verifica dei criteri di sicurezza sugli impianti di utenza, in caso contrario.
Se, trascorsi 180 giorni, il cliente non invia la documentazione, il distributore invia un sollecito e, trascorsi altri 40 giorni, informa il comune competente e dopo ulteriori 60 giorni sospende la fornitura.
Nella sezione MODULISTICA è possibile scaricare tutti imodelli di riferimento.
Sicme Energy e Gas ha recepito i provvedimenti dell’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, disponendo la sospensione dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e gas emesse o da emettere per i Comuni colpiti dal sisma e l’adozione delle agevolazioni in favore delle forniture site nei Comuni terremotati, così come individuati nella Delibera 252-17 del 18/04/2017.
Come da delibera ARERA, saranno distinte due tipologie di beneficiari:
- Clienti con benefici AUTOMATICI
- Clienti con benefici NON AUTOMATICI
Clienti beneficiari in modo AUTOMATICO delle disposizioni
Rientrano in questa tipologia
Tutti i clienti titolari di almeno un contratto di fornitura attiva alla data del sisma nei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 e 2-bis, ad eccezione delle forniture attive site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto. (Allegato 1, Allegato 2,Allegato 2bis).
Tutti i clienti alloggiati nelle strutture abitative di emergenza (SAE) adibite a civile abitazione e/o nei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE) e/o alle utenze site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite, allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.
Anche per queste tipologie di clienti il termine di sospensione di 6 mesi dalla data del sisma è prorogato di ulteriori 6 mesi limitatamente ai clienti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000, con trasmissione agli enti competenti. (Allegato 3)
Beneficiari NON AUTOMATICI delle disposizioni (Le disposizioni possono applicarsi su richiesta degli interessati)
- Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto ai singoli clienti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale territorialmente competenti. (Allegato 4)
- Ai clienti titolari di fornitura sita in altri Comuni delle Regioni interessate dagli eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), e attiva alla data di tali eventi, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra l’inagibilità dell’immobile in cui è sita la fornitura e gli eventi sismici verificatisi, comprovato da apposita perizia asseverata. (Allegato 5)
- Altri clienti che hanno subito, a causa degli eventi sismici, gravi danni alla propria abitazione di residenza e siano in grado di dimostrare l’inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi, comprovato da apposita perizia asseverata. (Allegato 6)
- Ai clienti alloggiati nei moduli temporanei abitativi (MAP) realizzati per i sismi dell’Abruzzo (2009) e dell’Emilia-Romagna (2012) o titolari di forniture temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio roulotte e camper, ad esclusione di quelle associate agli attrazionisti viaggianti, che abbiano subito, a causa degli eventi sismici, gravi danni alla propria abitazione e siano pertanto in grado di dimostrare l’inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi, comprovato da apposita perizia asseverata. (Allegato 7)
Nota: Nel caso in cui l’agibilità dell’unità immobiliare sia ripristinata, tutti i clienti che staranno usufruendo di agevolazione non automatica ne dovranno dare comunicazione a Sicme Energy e Gas entro 30 giorni in quanto il diritto all’agevolazione decade.
PORTABILITA’ PER BENEFICIARI AUTOMATICI E NON AUTOMATICI
Il cliente avente diritto ad agevolazione – automatica e non – che alla data del sisma era residente nell’unità immobiliare divenuta inagibile, ha diritto ad usufruire dell’agevolazione anche relativamente all’unità immobiliare in cui ha stabilito la residenza/domicilio successivamente all’evento sismico, indipendentemente dalla Regione in cui quest’ultima sia ubicata. (Allegato 8)
Tutta la documentazione richiesta (dichiarazioni, copia del documento di riconoscimento e, qualora sia necessaria, perizia asseverata) e/o eventuale diverso indirizzo ai fini del recapito delle eventuali fatture e comunicazioni relativamente al punto di fornitura originario, dovrà pervenire ad uno dei seguenti recapiti:
Sicme Energy e Gas ha provveduto alla sospensione di eventuali azioni di recupero credito sulle fatture precedentemente emesse. Resta inteso che chi ha sottoscritto la domiciliazione bancaria per il pagamento, può chiedere al proprio istituto di credito il blocco dello stesso per le bollette emesse prima della sospensione della fatturazione.
TIPOLOGIA E DURATA DELLE AGEVOLAZIONI – RIPRESA FATTURAZIONE – RATEIZZAZIONE
- Sicme Energy e Gas provvederà, come stabilito dalla Delibera 252/2017/R/com all’azzeramento dei corrispettivi per nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni subentri e volture; Ridurrà le componenti di rete e gli oneri generali del 100%; Le stesse saranno riconosciute per un periodo di 36 mesi a partire dalla data del sisma che ha causato l’inagibilità dell’immobile (24 agosto, 26 ottobre, 18 gennaio).
- Come stabilito dalla delibera Del. 252/2017, la fatturazione verrà ripresa non oltre il 31 dicembre 2017 (per i clienti finali colpiti dai sismi di agosto e ottobre 2016 con casa agibile); 6 mesi dopo la fine del periodo di sospensione dei pagamenti, per tutti i clienti colpiti dal sisma verificatosi a gennaio 2017 e per quelli colpiti precedentemente con casa inagibile.
Entro questo termine Sicme Energy e Gas provvederà ad emettere un’unica fattura che terrà conto delle agevolazioni previste e degli importi eventualmente già pagati. La fattura sarà rateizzata automaticamente, a meno che il cliente non preferisca provvedere al pagamento senza rateizzazione.
- Relativamente al piano di rateizzazione, Sicme Energy e Gas provvederà a comunicare al cliente il relativo piano rate, contestualmente all’invio della fattura unica e decorrerà dalla data di emissione della medesima. La stessa sarà rateizzata in 24 mesi senza interessi (a decorrere dalla data di emissione della fattura unica), coerentemente con la periodicità di fatturazione applicata al cliente finale (sulla base di rate non inferiori a 20,00€ e se l’importo complessivo è almeno di 50,00 €). Il cliente potrà richiedere anche di effettuare il pagamento della fattura unica in maniera non rateizzata. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile chiamare il call center di Sicme Energy e Gas al numero verde 800 453 300.
Riferimenti normativi :
Sito ARERA http://www.arera.it/it/index.htm
Delibera 252/2017 – http://www.arera.it/it/docs/17/252-17.htm
Presentazione ARERAmisure adottate http://www.arera.it/allegati/docs/17/252-17slide.pdf